Sentenza 4/1964 (ECLI:IT:COST:1964:4)
Massima numero 2033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
24/01/1964; Decisione del
24/01/1964
Deposito del 01/02/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 4/64 A. PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - COMPETENZA DELLO STATO - EFFICACIA DELLE RELATIVE LEGGI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE.
SENT. 4/64 A. PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - COMPETENZA DELLO STATO - EFFICACIA DELLE RELATIVE LEGGI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE.
Testo
Soltanto lo Stato ha competenza ad emanare leggi aventi per contenuto la formulazione di programmi e di piani concernenti l'intero territorio dello Stato, compresa in questo la Regione a statuto speciale, e relativi all'intera economia del Paese o a questo o quel settore di essa. Allo Stato, infatti, e soltanto ad esso, spetta la tutela degli interessi generali. In tali casi l'efficacia della legge statale non trova alcun limite territoriale rispetto alla Regione, sia questa a statuto ordinario o a statuto speciale. - S. n. 12/1963.
Soltanto lo Stato ha competenza ad emanare leggi aventi per contenuto la formulazione di programmi e di piani concernenti l'intero territorio dello Stato, compresa in questo la Regione a statuto speciale, e relativi all'intera economia del Paese o a questo o quel settore di essa. Allo Stato, infatti, e soltanto ad esso, spetta la tutela degli interessi generali. In tali casi l'efficacia della legge statale non trova alcun limite territoriale rispetto alla Regione, sia questa a statuto ordinario o a statuto speciale. - S. n. 12/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte