Sentenza 4/1964 (ECLI:IT:COST:1964:4)
Massima numero 2035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  24/01/1964;  Decisione del  24/01/1964
Deposito del 01/02/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2033  2034


Titolo
SENT. 4/64 C. ACQUE PUBBLICHE - LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129: "PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI E DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE LE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE" - PIANIFICAZIONE ATTUATA DALLO STATO IN COORDINAMENTO E NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE REGIONALI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4, 6 E 14 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SARDA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, intitolata "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo di emanare le relative norme di attuazione" in riferimento agli artt. 3, 4, 6 e 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Infatti, la legge n. 129 del 1963, nel presupposto che un piano generale per gli acquedotti, che si proponga di assicurare i rifornimenti idrici in tutto il territorio della Repubblica, non puo' essere impostato che secondo una visione generale delle necessita' del Paese, ha provveduto a coordinare l'opera di intervento statale con quella regionale, per assicurare che l'attivita' pianificatrice dello Stato non si compia con sacrificio dell'autonomia regionale, ma nel rispetto delle competenze delle Regioni, fissate dagli Statuti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

statuto regione Sardegna  art. 6

statuto regione Sardegna  art. 14

Altri parametri e norme interposte