Sentenza 5/1964 (ECLI:IT:COST:1964:5)
Massima numero 2036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  24/01/1964;  Decisione del  24/01/1964
Deposito del 01/02/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 5/64. AMNISTIA ED INDULTO - AMNISTIA PER REATI FINANZIARI - SUBORDINAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO EVASO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In riferimento all'art. 3 della Costituzione, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 6 legge 23 gennaio 1963, n. 2, e nell'art. 6 D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5. Infatti, la subordinazione, disposta da tali norme in coerenza con un tradizionale orientamento del legislatore in materia, della concessione dell'amnistia pei reati finanziari al pagamento del tributo evaso, non determina violazione del principio di eguaglianza mediante un'ingiusta sperequazione tra soggetti piu' abbienti e soggetti meno abbienti, perche' essa si applica indistintamente a tutti coloro che avevano l'obbligo di pagare il tributo; non arreca pregiudizio a quegli imputati i quali, non essendo, in realta', soggetti all'imposta, avranno diritto ad essere presciolti in giudizio, per insussistenza del reato; trova, infine, la sua razionale ed adeguata giustificazione nella priorita' dell'esigenza della finanza pubblica, alla cui soddisfazione, proprio in omaggio al principio di eguaglianza, ogni cittadino, del quale sia constatata una certa capacita' contributiva, ha il dovere di non sottrarsi (art. 53 Cost.). Siffatte considerazioni valgono anche allorche' si tratti di soggetti - quali i debitori d'imposta - diversi dai debitori di tributo: se la legge chiama quei soggetti a rispondere del mancato pagamento del tributo, e' perfettamente coerente che la loro responsabilita' non venga meno fino a quando l'obbligazione tributaria non sia stata assolta e che non fruiscano di una clemenza maggiore di quella di cui sono ammessi a godere i soggetti principali dell'obbligo tributario. - S. n. 45/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte