Sentenza 6/1964 (ECLI:IT:COST:1964:6)
Massima numero 2037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
04/02/1964; Decisione del
04/02/1964
Deposito del 10/02/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 6/64. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - IMPOSTE E TASSE - TRIBUTI LOCALI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 8, COMMA SECONDO, DEL D.P.R. 14 DICEMBRE 1961 N. 1315, CHE DISPONE LA PROROGA DEI CONTRATTI DI APPALTO E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - POTERE DELL'ORGANO DELEGATO DI PROVVEDERE NELLA MATERIA DELEGATA ANCHE IN VIA TRANSITORIA.
SENT. 6/64. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - IMPOSTE E TASSE - TRIBUTI LOCALI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 8, COMMA SECONDO, DEL D.P.R. 14 DICEMBRE 1961 N. 1315, CHE DISPONE LA PROROGA DEI CONTRATTI DI APPALTO E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - POTERE DELL'ORGANO DELEGATO DI PROVVEDERE NELLA MATERIA DELEGATA ANCHE IN VIA TRANSITORIA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo, del D.P.R. 14 dicembre 1961 n. 1315, sotto il profilo dell'eccesso di delega per avere disposto la proroga dei contratti di appalto e gestione del servizio di riscossione delle imposte di consumo anche se scadute; mentre la delega contenuta nella legge 18 dicembre 1959 n. 1079, all'art. 8 n. 4, conferiva al Governo il solo potere di tutelare gli interessi del personale. Invero la misura straordinaria del blocco totale ed assoluto dei licenziamenti necessaria alla tutela del personale, non si sarebbe potuta realizzare nella specie, se non nel quadro del mantenimento, anch'esso straordinario, della situazione dei rapporti di appalto, in tutti i suoi elementi, e quale che fosse lo stato dei rapporti medesimi, dopo l'entrata in vigore della legge n. 1079 del 1959, poiche', diversamente disponendo, si sarebbero potuti esporre i comuni al pericolo di non riuscire a provvedere alla continuita' della gestione se non a costo di sottoporsi ad oneri da essi non sopportabili.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo, del D.P.R. 14 dicembre 1961 n. 1315, sotto il profilo dell'eccesso di delega per avere disposto la proroga dei contratti di appalto e gestione del servizio di riscossione delle imposte di consumo anche se scadute; mentre la delega contenuta nella legge 18 dicembre 1959 n. 1079, all'art. 8 n. 4, conferiva al Governo il solo potere di tutelare gli interessi del personale. Invero la misura straordinaria del blocco totale ed assoluto dei licenziamenti necessaria alla tutela del personale, non si sarebbe potuta realizzare nella specie, se non nel quadro del mantenimento, anch'esso straordinario, della situazione dei rapporti di appalto, in tutti i suoi elementi, e quale che fosse lo stato dei rapporti medesimi, dopo l'entrata in vigore della legge n. 1079 del 1959, poiche', diversamente disponendo, si sarebbero potuti esporre i comuni al pericolo di non riuscire a provvedere alla continuita' della gestione se non a costo di sottoporsi ad oneri da essi non sopportabili.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 18/12/1959
n. 1079
art. 8 n.4