Ordinanza 8/1964 (ECLI:IT:COST:1964:8)
Massima numero 2039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  04/02/1964;  Decisione del  04/02/1964
Deposito del 10/02/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9013


Titolo
ORD. 8/64. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 82 - NATURA GIURISDIZIONALE DEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO ELETTORALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 25 E 51 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Non contrasta col principio d'uguaglianza consacrato negli artt. 3 e 51 della Costituzione e col principio che il giudice sia precostituito per legge (art. 25 della Costituzione) una norma come quella contenuta nell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, con cui si sottopongono tutte le controversie in materia elettorale ad un collegio giudicante precostituito proprio in virtu' di tale norma. - S. n. 51/1962.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte