Sentenza 9/1964 (ECLI:IT:COST:1964:9)
Massima numero 2040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  05/02/1964;  Decisione del  05/02/1964
Deposito del 22/02/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 9/64. FAMIGLIA (DELITTI CONTRO LA) - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI - DIRITTO DI QUERELA - LIMITAZIONE AL SOLO GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La sottrazione del minore o dell'incapace importa una offesa che colpisce non soltanto la posizione dell'esercente la patria potesta', ma tutta la famiglia, nella intera consistenza dei suoi interessi sociali, morali e affettivi. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, l'articolo 574 del c.p., nella parte di cui attribuisce il diritto di querela al solo genitore esercente la patria potesta'. Deve ritenersi anche illegittimo, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 573 del c.p., nella parte in cui prevede identica limitazione del diritto di querela per il delitto di sottrazione consensuale di minorenni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27