Ordinanza 12/1964 (ECLI:IT:COST:1964:12)
Massima numero 2043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  05/02/1964;  Decisione del  05/02/1964
Deposito del 22/02/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 12/64. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 82 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 101 102 104 105 E 106 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Vedi: Ord. 24/1956 D. (Sollevata nel corso di un giudizio in materia d'elezioni comunali la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 101, 102, 104, 105 e 106 della Costituzione, si dichiara la manifesta infondatezza della questione, considerato che la Corte costituzionale, con le sentenza n. 92 del 1962 e n. 6 del 1963, a cui sono rispettivamente seguite le ordinanze nn. 120 del 1962, 22, 23, 100 e 151 del 1963 ed 8 del 1964, ha dichiarato non fondata tale questione in riferimento agli artt. 101, 102, 104, 105 e 106 della Costituzione). - S. nn. 92/1962, 6/1963; O. nn. 120/1962, 22/1963, 23/1963, 100/1963, 151/1963 e 8/1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 106

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 26  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 29  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)  16/03/1956  n. 0  art. 9