Sentenza 13/1964 (ECLI:IT:COST:1964:13)
Massima numero 2045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
24/02/1964; Decisione del
24/02/1964
Deposito del 07/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/64 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE - QUESTIONI NUOVE DEDOTTE PER LA PRIMA VOLTA NELLE MEMORIE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 13/64 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE - QUESTIONI NUOVE DEDOTTE PER LA PRIMA VOLTA NELLE MEMORIE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, le questioni nuove non possono essere dedotte per la prima volta con le memorie illustrative presentate dalle parti, ma devono essere prospettate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, le questioni nuove non possono essere dedotte per la prima volta con le memorie illustrative presentate dalle parti, ma devono essere prospettate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
legge 11/03/1953
n. 87
art. 24