Sentenza 13/1964 (ECLI:IT:COST:1964:13)
Massima numero 2045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  24/02/1964;  Decisione del  24/02/1964
Deposito del 07/03/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2044  2046  2047  2048  2049  2050  2051  2052  2053  2054  2055  2056  2057  2058  2059


Titolo
SENT. 13/64 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE - QUESTIONI NUOVE DEDOTTE PER LA PRIMA VOLTA NELLE MEMORIE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, le questioni nuove non possono essere dedotte per la prima volta con le memorie illustrative presentate dalle parti, ma devono essere prospettate con il ricorso introduttivo del giudizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 24