Sentenza 31/2020 (ECLI:IT:COST:2020:31)
Massima numero 42276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  29/01/2020;  Decisione del  29/01/2020
Deposito del 21/02/2020; Pubblicazione in G. U. 26/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  42274


Titolo
Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Veneto - Coltivazioni di trachite nel Parco dei Colli Euganei - Possibile autorizzazione, anche a titolo di sperimentazione operativa, in deroga alle limitazioni contenute nel Piano Ambientale e nel Progetto tematico Cave - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 5, lett. n) del d.m. 17 ottobre 2007 - dell'art. 32, lett. c), della legge reg. Veneto n. 13 del 2018, che, in materia di coltivazione di trachite all'interno del Parco dei Colli Euganei, prescrive la necessità che sul progetto di estrazione si esprimano favorevolmente il Comune territorialmente interessato e l'Ente Parco Colli Euganei. La possibilità, espressa nel primo capoverso della norma regionale impugnata - su cui, dunque, è rivolto il tenore sostanziale del ricorso -, di autorizzare attività di cava per l'estrazione di trachite, viene espressamente subordinata al riscontro di tre diverse precondizioni, di cui la terza, prevista dalla suddetta lett. c), assurge a presupposto di sistema rispetto allo stesso esercizio dell'attività di cava. L'esplicito e decisivo richiamo alla fonte statale competente - il parametro interposto indicato, che a sua volta inerisce all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE - è tale da permettere un puntuale allineamento della disciplina regionale alle indicazioni della normativa statale di riferimento, e non consente autorizzazioni per interventi che non si configurino come modifiche e/o ampliamenti di cave in attività alla data di emanazione del d.m. 17 ottobre 2007. Il dato normativo statale di riferimento, nella cui cornice rientra la disposizione impugnata, legittima infatti la continuazione dell'attività di estrazione afferente la trachite limitatamente ai soli casi in cui lo sfruttamento avviene tramite la perforazione di pozzi, risultando la stessa altrimenti vietata, in base alla legge n. 1097 del 1971, dal 31 marzo 1972. Si può pertanto affermare che, all'interno del parco dei Colli Euganei, l'attività di estrazione della trachite è stata svolta secondo quanto previsto dalle citate disposizioni di indirizzo del piano ambientale e attuative del Progetto tematico Cave. (Precedenti citati: sentenze n. 316 del 2009, n. 329 del 2008 e n. 104 del 2008).

La mancata menzione della materia «cave e torbiere» nel nuovo testo dell'art. 117 Cost. porta alla riconduzione della stessa alla competenza residuale delle Regioni. (Precedenti citati: sentenza n. 176 del 2018).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente si deve confrontare con la competenza regionale in materia di cave, senza che ciò, però, possa importare alcuna deroga rispetto a quanto già affermato in ordine ai principi che governano la tutela dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 210 del 2016, n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  16/03/2018  n. 13  art. 32  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto del Ministro dell'ambiente  17/10/2007  n.   art. 5  lett. n)