Sentenza 13/1964 (ECLI:IT:COST:1964:13)
Massima numero 2046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
24/02/1964; Decisione del
24/02/1964
Deposito del 07/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/64 C. ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA ELETTRICA - LEGGE 6 DICEMBRE 1962 N. 1643 DI NAZIONALIZZAZIONE - FINALITA' - APPLICAZIONI ALLE REGIONI ALTOATESINA E VALDOSTANA - LEGITTIMITA' - POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - LIMITE DEL RISPETTO DELL'INTERESSE NAZIONALE.
SENT. 13/64 C. ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA ELETTRICA - LEGGE 6 DICEMBRE 1962 N. 1643 DI NAZIONALIZZAZIONE - FINALITA' - APPLICAZIONI ALLE REGIONI ALTOATESINA E VALDOSTANA - LEGITTIMITA' - POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - LIMITE DEL RISPETTO DELL'INTERESSE NAZIONALE.
Testo
L'art. 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e l'art. 4 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige vincolano l'attivita' legislativa delle due Regioni al rispetto, fra l'altro, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Questi limiti alla potesta' legislativa valgono anche per tutta la sfera dei diritti e dei poteri delle Regioni sia nel campo amministrativo che in quello patrimoniale, essendo inconcepibile che un qualsiasi diritto o potere delle Regioni possa ritenersi svincolato dai limiti segnati alla potesta' legislativa, che e' la piu' importante e la piu' caratterizzante manifestazione dell'autonomia regionale. Il settore elettrico costituisce una componente essenziale di tutto lo sviluppo economico del Paese e uno strumento al servizio di vitali interessi della collettivita'; pertanto il legislatore statale ha il potere di regolare, con criteri unitari, e come tali valevoli per tutto il territorio nazionale, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica. La legge del 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica deve essere considerata come manifestazione di quel superiore potere dello Stato, che i citati statuti regionali hanno fatto espressamente salvo, imponendo, come limiti, il rispetto dell'interesse nazionale. - S. n. 4/1964.
L'art. 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e l'art. 4 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige vincolano l'attivita' legislativa delle due Regioni al rispetto, fra l'altro, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Questi limiti alla potesta' legislativa valgono anche per tutta la sfera dei diritti e dei poteri delle Regioni sia nel campo amministrativo che in quello patrimoniale, essendo inconcepibile che un qualsiasi diritto o potere delle Regioni possa ritenersi svincolato dai limiti segnati alla potesta' legislativa, che e' la piu' importante e la piu' caratterizzante manifestazione dell'autonomia regionale. Il settore elettrico costituisce una componente essenziale di tutto lo sviluppo economico del Paese e uno strumento al servizio di vitali interessi della collettivita'; pertanto il legislatore statale ha il potere di regolare, con criteri unitari, e come tali valevoli per tutto il territorio nazionale, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica. La legge del 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica deve essere considerata come manifestazione di quel superiore potere dello Stato, che i citati statuti regionali hanno fatto espressamente salvo, imponendo, come limiti, il rispetto dell'interesse nazionale. - S. n. 4/1964.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte