Sentenza 13/1964 (ECLI:IT:COST:1964:13)
Massima numero 2047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
24/02/1964; Decisione del
24/02/1964
Deposito del 07/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/64 D. ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA ELETTRICA - LEGGE STATALE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, DI NAZIONALIZZAZIONE - POTERI DELLA REGIONE VALDOSTANA IN MATERIA DOPO LA COSTITUZIONE DELLA RISERVA A FAVORE DELLO STATO - LIMITI.
SENT. 13/64 D. ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA ELETTRICA - LEGGE STATALE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, DI NAZIONALIZZAZIONE - POTERI DELLA REGIONE VALDOSTANA IN MATERIA DOPO LA COSTITUZIONE DELLA RISERVA A FAVORE DELLO STATO - LIMITI.
Testo
L'attribuzione, con durata illimitata, all'E.N.E.L. delle concessioni di acque ad uso di produzione elettrica e' l'effetto necessario della riserva che e' stata costituita a favore dell'ente di Stato con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Finche' le acque siano destinate o debbano essere destinate ad uso di produzione elettrica e nei limiti di tale uso, la Regione non puo' esercitare alcun diritto o alcun potere incompatibile con la riserva, mentre rimane inalterata la concessione alla regione delle acque per uso diverso da quello idroelettrico. Pertanto: a) la facolta' della Regione di scegliere in regime di concorrenza i concessionari dell'acqua ad uso idroelettrico e' incompatibile con la riserva a favore dell'ENEL; b) con tale riserva e' pure incompatibile la facolta' della Regione di subentrare nella concessione delle acque al momento della cessazione dell'uso o della concessione ai sensi del terzo comma dell'art. 7 dello Statuto regionale, quando le acque servano o debbono servire ad uso idroelettrico; c) e', invece, compatibile con la nazionalizzazione del settore elettrico, la facolta' del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza della concessione delle acque per uso diverso da quello idroelettrico.
L'attribuzione, con durata illimitata, all'E.N.E.L. delle concessioni di acque ad uso di produzione elettrica e' l'effetto necessario della riserva che e' stata costituita a favore dell'ente di Stato con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Finche' le acque siano destinate o debbano essere destinate ad uso di produzione elettrica e nei limiti di tale uso, la Regione non puo' esercitare alcun diritto o alcun potere incompatibile con la riserva, mentre rimane inalterata la concessione alla regione delle acque per uso diverso da quello idroelettrico. Pertanto: a) la facolta' della Regione di scegliere in regime di concorrenza i concessionari dell'acqua ad uso idroelettrico e' incompatibile con la riserva a favore dell'ENEL; b) con tale riserva e' pure incompatibile la facolta' della Regione di subentrare nella concessione delle acque al momento della cessazione dell'uso o della concessione ai sensi del terzo comma dell'art. 7 dello Statuto regionale, quando le acque servano o debbono servire ad uso idroelettrico; c) e', invece, compatibile con la nazionalizzazione del settore elettrico, la facolta' del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza della concessione delle acque per uso diverso da quello idroelettrico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 7
co. 3
Altri parametri e norme interposte