Sentenza 13/1964 (ECLI:IT:COST:1964:13)
Massima numero 2049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  24/02/1964;  Decisione del  24/02/1964
Deposito del 07/03/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2044  2045  2046  2047  2048  2050  2051  2052  2053  2054  2055  2056  2057  2058  2059


Titolo
SENT. 13/64 F. ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA ELETTRICA - LEGGE STATALE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, DI NAZIONALIZZAZIONE - POTERI DELLO STATO IN MATERIE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DELLE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE E VALLE D'AOSTA - LIMITI.

Testo
Le leggi nazionali possono provvedere legittimamente in materia in tutto o in parte gia' attribuita alla competenza delle Regioni, purche' si muovano dentro i limiti che gli statuti speciali hanno riservato a favore dello Stato. Tuttavia il legislatore nazionale deve assicurare agli enti regionali il massimo di autonomia, nascente dagli stessi statuti, compatibile con la nuova disciplina unitaria data alla soggetta materia (fattispecie: applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulle nazionalizzazioni dell'energia elettrica nelle Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte