Sentenza 13/1964 (ECLI:IT:COST:1964:13)
Massima numero 2052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  24/02/1964;  Decisione del  24/02/1964
Deposito del 07/03/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2044  2045  2046  2047  2048  2049  2050  2051  2053  2054  2055  2056  2057  2058  2059


Titolo
SENT. 13/64 I. ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA ELETTRICA - REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA - COMPETENZA LEGISLATIVA - CARATTERI E LIMITI - RAPPORTI CON LE LEGGI DELLO STATO.

Testo
La Valle d'Aosta, in materia di disciplina della utilizzazione delle acque ad uso idroelettrico, ha potesta' legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi dello Stato nei limiti e col rispetto degli interessi nazionali e delle fondamentali riforme economico-sociali della Repubblica (artt. 2, 3, lett. d, dello Statuto speciale). Tali limiti non si riferiscono soltanto alle leggi vigenti al momento dell'emanazione dello Statuto regionale, ma anche a quelle successive. Pertanto, quando una nuova legge nazionale sia stata emanata nell'ambito dei limiti che la norma costituzionale pone a favore dello Stato, non e' la legge statale che deve arrestarsi di fronte alle leggi regionali, ma sono le leggi regionali che devono adeguarsi a quelle (fattispecie: legittimita' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, di fronte allo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta). Le stesse considerazioni valgono nei riguardi delle funzioni amministrative spettanti alla Regione Valle d'Aosta in virtu' dell'art. 4 dello Statuto speciale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 5

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

Altri parametri e norme interposte