Sentenza 13/1964 (ECLI:IT:COST:1964:13)
Massima numero 2052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
24/02/1964; Decisione del
24/02/1964
Deposito del 07/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/64 I. ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA ELETTRICA - REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA - COMPETENZA LEGISLATIVA - CARATTERI E LIMITI - RAPPORTI CON LE LEGGI DELLO STATO.
SENT. 13/64 I. ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA ELETTRICA - REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA - COMPETENZA LEGISLATIVA - CARATTERI E LIMITI - RAPPORTI CON LE LEGGI DELLO STATO.
Testo
La Valle d'Aosta, in materia di disciplina della utilizzazione delle acque ad uso idroelettrico, ha potesta' legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi dello Stato nei limiti e col rispetto degli interessi nazionali e delle fondamentali riforme economico-sociali della Repubblica (artt. 2, 3, lett. d, dello Statuto speciale). Tali limiti non si riferiscono soltanto alle leggi vigenti al momento dell'emanazione dello Statuto regionale, ma anche a quelle successive. Pertanto, quando una nuova legge nazionale sia stata emanata nell'ambito dei limiti che la norma costituzionale pone a favore dello Stato, non e' la legge statale che deve arrestarsi di fronte alle leggi regionali, ma sono le leggi regionali che devono adeguarsi a quelle (fattispecie: legittimita' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, di fronte allo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta). Le stesse considerazioni valgono nei riguardi delle funzioni amministrative spettanti alla Regione Valle d'Aosta in virtu' dell'art. 4 dello Statuto speciale.
La Valle d'Aosta, in materia di disciplina della utilizzazione delle acque ad uso idroelettrico, ha potesta' legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi dello Stato nei limiti e col rispetto degli interessi nazionali e delle fondamentali riforme economico-sociali della Repubblica (artt. 2, 3, lett. d, dello Statuto speciale). Tali limiti non si riferiscono soltanto alle leggi vigenti al momento dell'emanazione dello Statuto regionale, ma anche a quelle successive. Pertanto, quando una nuova legge nazionale sia stata emanata nell'ambito dei limiti che la norma costituzionale pone a favore dello Stato, non e' la legge statale che deve arrestarsi di fronte alle leggi regionali, ma sono le leggi regionali che devono adeguarsi a quelle (fattispecie: legittimita' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, di fronte allo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta). Le stesse considerazioni valgono nei riguardi delle funzioni amministrative spettanti alla Regione Valle d'Aosta in virtu' dell'art. 4 dello Statuto speciale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 5
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Altri parametri e norme interposte