Prospettazione della questione incidentale - Formulazione delle censure anteriormente al mutato orientamento giurisprudenziale - Conseguente plausibilità della motivazione in ordine alla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019 - che integra l'elenco dei reati di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, per i quali l'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. stabilisce il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione - non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata per difetto di rilevanza, sul rilievo che, anche facendo applicazione del principio tempus regit actum, i tribunali di sorveglianza rimettenti avrebbero ben potuto esaminare l'istanza del condannato di affidamento in prova al servizio sociale in base alla disciplina previgente. Benché il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi sulla base delle questioni di diritto intertemporale suscitate dalla legge n. 3 del 2019, sia nel senso dell'applicabilità della disciplina previgente ogniqualvolta l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, tuttavia - tenendo conto anche che tale giurisprudenza è in gran parte successiva alle ordinanze di rimessione - deve ritenersi non implausibile la motivazione dei rimettenti circa la rilevanza delle questioni, perché muoveva dal diverso presupposto interpretativo che il discrimen temporale per l'applicazione della disciplina sopravvenuta fosse rappresentato dalla data di delibazione dell'istanza da parte del tribunale di sorveglianza.
Non può procedersi ad un sindacato, diverso dal controllo esterno, sul giudizio di rilevanza, quando questo è stato espresso nell'ordinanza di rimessione in modo non implausibile e con motivazione tutt'altro che carente. (Precedenti citati: sentenze n. 179 del 1999 e n. 286 del 1997; ordinanze n. 104 del 2019, n. 47 del 2016 e n. 62 del 1997).