Sentenza 14/1964 (ECLI:IT:COST:1964:14)
Massima numero 2063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  24/02/1964;  Decisione del  24/02/1964
Deposito del 07/03/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2060  2061  2062  2064  2065  2066


Titolo
SENT. 14/64 D. LEGGI ED ATTI AVENTI VALORE DI LEGGE - MOTIVAZIONE DELL'ATTO LEGISLATIVO - DI NORMA NON E' NECESSARIA.

Testo
Di norma, non e' necessario che l'atto legislativo sia motivato, recando la legge in se', nel sistema che costituisce, nel contenuto e nel carattere dei suoi comandi, la giustificazione e le ragioni della propria apparizione nel mondo del diritto. (Nella specie, l'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, mostra chiaramente gli intendimenti e gli scopi, ai quali essa vuole rispondere, e i mezzi che vuole adoperare per soddisfare le esigenze di sviluppo, di coordinamento e di equilibrio del settore elettrico).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte