Sentenza 14/1964 (ECLI:IT:COST:1964:14)
Massima numero 2064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  24/02/1964;  Decisione del  24/02/1964
Deposito del 07/03/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2060  2061  2062  2063  2065  2066


Titolo
SENT. 14/64 E. PARLAMENTO - RAPPORTI TRA I SUOI MEMBRI E PARTITI POLITICI - COSTITUZIONE, ART. 67 - INTERPRETAZIONE.

Testo
L'art. 67 della Costituzione, collocato fra le norme che attengono all'ordinamento delle Camere e non fra quelle che disciplinano la formazione delle leggi, non spiega efficacia ai fini della validita' delle deliberazioni, ma e' rivolto ad assicurare la liberta' dei membri del Parlamento. Il divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare e' libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito, ma e' anche libero di sottrarsene: nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito. (Nella specie, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con riferimento all'art. 67 Cost., per essere stata quella legge approvata da parlamentari i quali avevano dichiarato di dare il loro voto favorevole soltanto in obbedienza alle direttive del loro rispettivo partito politico).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 67

Altri parametri e norme interposte