Sentenza 14/1964 (ECLI:IT:COST:1964:14)
Massima numero 2065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  24/02/1964;  Decisione del  24/02/1964
Deposito del 07/03/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2060  2061  2062  2063  2064  2066


Titolo
SENT. 14/64 F. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643 - PARZIALE TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE ALL'E.N.E.L. - PRETESA CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 43 E 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il fatto che la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, abbia escluso dal trasferimento all'E.N.E.L. un numero di imprese elettriche superiore a quello delle imprese espropriate, non e' segno di contraddittorieta' della stessa legge. Sussisterebbe contraddittorieta' se si potesse dimostrare che tali esclusioni avevano l'effetto di rendere impossibile il conseguimento dei fini di utilita' generale (accertamento questo che - nella specie - non trova sufficiente base negli atti); invece la nazionalizzazione del settore elettrico puo' utilmente effettuarsi anche mediante l'assorbimento solo delle imprese maggiori e l'inserimento in un sistema generale delle imprese minori e di quelle che hanno speciale struttura o destinazione: e cio' non determina contrasto con l'articolo 43 della Costituzione. Data la innegabile diversita' esistente tra imprese trasferite ed imprese esentate dal trasferimento (diversita' di ampiezza, di capitali investiti, di persone impiegate, di utenti serviti), la esclusione dal trasferimento non appare priva di giustificazione logica e pertanto non e' in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte