Sentenza 32/2020 (ECLI:IT:COST:2020:32)
Massima numero 42280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
12/02/2020; Decisione del
12/02/2020
Deposito del 26/02/2020; Pubblicazione in G. U. 04/03/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Richiesta di pronuncia meramente caducatoria, anziché manipolativa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Richiesta di pronuncia meramente caducatoria, anziché manipolativa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni, in quanto miranti a conseguire un intervento manipolativo in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. I rimettenti sollecitano un intervento additivo volto a ricondurre le modificazioni recate all'art. 4-bis ordin. penit. dalla disposizione censurata nell'alveo della garanzia di irretroattività di cui, in particolare, all'art. 25, secondo comma, Cost.; soluzione alla quale conseguirebbe - univocamente, dato il tenore letterale del precetto costituzionale - l'inapplicabilità di tali modificazioni ai condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che le ha introdotte.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni, in quanto miranti a conseguire un intervento manipolativo in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. I rimettenti sollecitano un intervento additivo volto a ricondurre le modificazioni recate all'art. 4-bis ordin. penit. dalla disposizione censurata nell'alveo della garanzia di irretroattività di cui, in particolare, all'art. 25, secondo comma, Cost.; soluzione alla quale conseguirebbe - univocamente, dato il tenore letterale del precetto costituzionale - l'inapplicabilità di tali modificazioni ai condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che le ha introdotte.
Atti oggetto del giudizio
legge
09/01/2019
n. 3
art. 1
co. 6
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte