Sentenza 14/1964 (ECLI:IT:COST:1964:14)
Massima numero 2066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
24/02/1964; Decisione del
24/02/1964
Deposito del 07/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/64 G. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643 - ESPROPRIAZIONE DI IMPRESE ELETTRICHE - FINI DI UTILITA' GENERALE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 14/64 G. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643 - ESPROPRIAZIONE DI IMPRESE ELETTRICHE - FINI DI UTILITA' GENERALE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, si e' prefissa lo scopo di conseguire una migliore soddisfazione degli interessi della collettivita' in un settore economico di particolare rilievo, quale quello elettrico e in questa soddisfazione degli interessi della collettivita' sta l'utilita' generale. E se codesta utilita' deve corrispondere al bene della collettivita', considerata non come somma di individui e di gruppi, ma come complesso unitario, il fatto che la legge abbia imposto il sacrificio di particolari interessi non comporta che l'utilita' generale sia venuta a mancare. (Nella specie e' stata ritenuta non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 in riferimento all'art. 43 Cost.).
La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, si e' prefissa lo scopo di conseguire una migliore soddisfazione degli interessi della collettivita' in un settore economico di particolare rilievo, quale quello elettrico e in questa soddisfazione degli interessi della collettivita' sta l'utilita' generale. E se codesta utilita' deve corrispondere al bene della collettivita', considerata non come somma di individui e di gruppi, ma come complesso unitario, il fatto che la legge abbia imposto il sacrificio di particolari interessi non comporta che l'utilita' generale sia venuta a mancare. (Nella specie e' stata ritenuta non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 in riferimento all'art. 43 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte