Sentenza 15/1964 (ECLI:IT:COST:1964:15)
Massima numero 2067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  25/02/1964;  Decisione del  25/02/1964
Deposito del 14/03/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2068  2069


Titolo
SENT. 15/64 A. IMPOSTE E TASSE - TRIBUTI COMUNALI - SPECIALE DIRITTO ISTITUITO DALL'ART. 6, SECONDO COMMA, LEGGE 2 LUGLIO 1952, N. 703 - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
Lo speciale diritto istituito dal secondo comma dell'art. 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, a favore dei Comuni nei quali ha luogo l'"asportazione" dalla sorgente di acqua minerale, nonostante le notevoli diversita' nei metodi adottati dai vari Comuni nell'applicazione del tributo, rimane contenuto entro l'aliquota massima del 3 per cento, e non viola pertanto il precetto contenuto nell'art. 23 della Costituzione, dovendosi considerare soddisfatto il principio che esige una sufficiente specificazione legislativa dei poteri di imposizione tributaria conferiti all'autorita' amministrativa attraverso la fissazione, nella legge, di un limite massimo in misura non elevata. Cfr.: 93/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte