Sentenza 15/1964 (ECLI:IT:COST:1964:15)
Massima numero 2068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
25/02/1964; Decisione del
25/02/1964
Deposito del 14/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 15/64 B. TRIBUTI LOCALI - DIVIETO DI DAZI DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE O TRANSITO - COSTITUZIONE, ART. 120 - INTERPRETAZIONE - ESTENSIONE ANALOGICA A PROVVEDIMENTI TRIBUTARI DEI COMUNI - ESCLUSIONE.
SENT. 15/64 B. TRIBUTI LOCALI - DIVIETO DI DAZI DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE O TRANSITO - COSTITUZIONE, ART. 120 - INTERPRETAZIONE - ESTENSIONE ANALOGICA A PROVVEDIMENTI TRIBUTARI DEI COMUNI - ESCLUSIONE.
Testo
La norma di cui all'art. 120 Cost., che pone limiti esclusivamente alla potesta' legislativa delle Regioni, non e' suscettibile di estensione analogica che la renda applicabile ai provvedimenti in materia tributaria di competenza dei Comuni. Pertanto la impugnata disposizione dell'art. 6 legge 2 luglio 1952, n. 703 (diritto dei Comuni sull'"asportazione" di acque minerali) non si pone in contrasto con l'art. 120 Cost..
La norma di cui all'art. 120 Cost., che pone limiti esclusivamente alla potesta' legislativa delle Regioni, non e' suscettibile di estensione analogica che la renda applicabile ai provvedimenti in materia tributaria di competenza dei Comuni. Pertanto la impugnata disposizione dell'art. 6 legge 2 luglio 1952, n. 703 (diritto dei Comuni sull'"asportazione" di acque minerali) non si pone in contrasto con l'art. 120 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte