Ordinanza 16/1964 (ECLI:IT:COST:1964:16)
Massima numero 2070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  25/02/1964;  Decisione del  25/02/1964
Deposito del 14/03/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 16/64. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITA' E VECCHIAIA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 10, ULTIMO COMMA - ESCLUSIONE DEL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI QUANDO ESSI SIANO COMPUTABILI PER ALTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - ASSUNTO ECCESSO DI DELEGA - OMESSO ACCERTAMENTO DELL'APPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA AL RAPPORTO CONTROVERSO - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale in tanto sussiste in quanto il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione e, pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice a quo se questi non abbia preliminarmente accertato che la norma impugnata e' applicabile al rapporto controverso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  04/04/1952  n. 218  art. 37