Ordinanza 17/1964 (ECLI:IT:COST:1964:17)
Massima numero 2071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
25/02/1964; Decisione del
25/02/1964
Deposito del 14/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 17/64. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITA' E VECCHIAIA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 10, ULTIMO COMMA - ESCLUSIONE DEL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI QUANDO ESSI SIANO COMPUTABILI PER ALTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - ASSUNTO ECCESSO DI DELEGA - OMESSO ACCERTAMENTO DELL'APPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA AL RAPPORTO CONTROVERSO - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 17/64. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITA' E VECCHIAIA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 10, ULTIMO COMMA - ESCLUSIONE DEL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI QUANDO ESSI SIANO COMPUTABILI PER ALTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - ASSUNTO ECCESSO DI DELEGA - OMESSO ACCERTAMENTO DELL'APPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA AL RAPPORTO CONTROVERSO - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale in tanto sussiste in quanto il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione e, pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice a quo se questi non abbia preliminarmente accertato che la norma impugnata e' applicabile al rapporto controverso.
La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale in tanto sussiste in quanto il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione e, pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice a quo se questi non abbia preliminarmente accertato che la norma impugnata e' applicabile al rapporto controverso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 04/04/1952
n. 218
art. 0