Sentenza 18/1964 (ECLI:IT:COST:1964:18)
Massima numero 2072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
26/02/1964; Decisione del
26/02/1964
Deposito del 14/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 18/64. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - SUPPLEMENTI DI PENSIONE - ART. 21 D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818: ESCLUSIONE DI ULTERIORI MAGGIORAZIONI - LEGGE DI DELEGAZIONE 12 AGOSTO 1962, N. 1338 - VIOLAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 18/64. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - SUPPLEMENTI DI PENSIONE - ART. 21 D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818: ESCLUSIONE DI ULTERIORI MAGGIORAZIONI - LEGGE DI DELEGAZIONE 12 AGOSTO 1962, N. 1338 - VIOLAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, attribuendo al pensionato il diritto ad un "solo supplemento", per i contributi versati dopo aver conseguito la pensione, e negandogli il diritto ad ulteriori maggiorazioni in relazione ai contributi versati successivamente, introduceva nella liquidazione del supplemento di pensione una limitazione non contenuta nella legge di delegazione e che risulta in contrasto con le direttive delle leggi nel campo della legislazione sociale sempre piu' favorevoli al lavoratore. A tali direttive si e' adeguato l'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che ha sancito espressamente il diritto ad ulteriori supplementi di pensione dopo la decorrenza del primo, in relazione ai contributi versati successivamente alla liquidazione di invalidita', vecchiaia e superstiti; esso ha dato anche attuazione al principio della corrispettivita' tra contributi versati e misura della pensione, con la conseguente utilizzazione di tutti i contributi che figurano nella posizione assicurativa del lavoratore, ed ha con cio' confermato che il legislatore delegato nel dettare la disposizione di cui all'art. 21 del citato D.P.R., aveva ecceduto dai limiti della delega e violato l'art. 77 della Costituzione.
L'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, attribuendo al pensionato il diritto ad un "solo supplemento", per i contributi versati dopo aver conseguito la pensione, e negandogli il diritto ad ulteriori maggiorazioni in relazione ai contributi versati successivamente, introduceva nella liquidazione del supplemento di pensione una limitazione non contenuta nella legge di delegazione e che risulta in contrasto con le direttive delle leggi nel campo della legislazione sociale sempre piu' favorevoli al lavoratore. A tali direttive si e' adeguato l'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che ha sancito espressamente il diritto ad ulteriori supplementi di pensione dopo la decorrenza del primo, in relazione ai contributi versati successivamente alla liquidazione di invalidita', vecchiaia e superstiti; esso ha dato anche attuazione al principio della corrispettivita' tra contributi versati e misura della pensione, con la conseguente utilizzazione di tutti i contributi che figurano nella posizione assicurativa del lavoratore, ed ha con cio' confermato che il legislatore delegato nel dettare la disposizione di cui all'art. 21 del citato D.P.R., aveva ecceduto dai limiti della delega e violato l'art. 77 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 04/04/1952
n. 218
art. 27