Sentenza 19/1964 (ECLI:IT:COST:1964:19)
Massima numero 2073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
26/02/1964; Decisione del
26/02/1964
Deposito del 14/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 19/64. ASSISTENZA E PREVIDENZA - TUBERCOLOSI - PRESTAZIONI A FAVORE DEL MARITO DI DONNA ASSICURATA - ART. 29, PRIMO COMMA D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818: REQUISITO DELLA VIVENZA A CARICO DELLA DONNA ASSICURATA - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 19/64. ASSISTENZA E PREVIDENZA - TUBERCOLOSI - PRESTAZIONI A FAVORE DEL MARITO DI DONNA ASSICURATA - ART. 29, PRIMO COMMA D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818: REQUISITO DELLA VIVENZA A CARICO DELLA DONNA ASSICURATA - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 69 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nel testo gia' modificato dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1116, e poi sostituito dall'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, disponeva che le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura della tubercolosi si estendevano a favore della famiglia dell'assicurato, senza far menzione del requisito della "vivenza a carico", ne' per la moglie dell'assicurato ne' per il marito di donna assicurata, richiedendo rispetto a quest'ultimo la condizione di "invalido". L'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 non conteneva alcuna delegazione al Governo a provvedere a limitare il diritto alle prestazioni assicurative o a subordinarlo a condizioni o presupposti non previste da leggi anteriori. Invece l'art. 29, primo comma, del D.P.R. n. 818 del 1957 e' dettato allo scopo di inserire la condizione che il marito di donna assicurata per la tubercolosi risulti a carico della stessa; la restrizione introdotta configura un caso di violazione dell'art. 77 della Costituzione, da cui deriva l'illegittimita' della norma delegata.
L'art. 69 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nel testo gia' modificato dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1116, e poi sostituito dall'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, disponeva che le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura della tubercolosi si estendevano a favore della famiglia dell'assicurato, senza far menzione del requisito della "vivenza a carico", ne' per la moglie dell'assicurato ne' per il marito di donna assicurata, richiedendo rispetto a quest'ultimo la condizione di "invalido". L'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 non conteneva alcuna delegazione al Governo a provvedere a limitare il diritto alle prestazioni assicurative o a subordinarlo a condizioni o presupposti non previste da leggi anteriori. Invece l'art. 29, primo comma, del D.P.R. n. 818 del 1957 e' dettato allo scopo di inserire la condizione che il marito di donna assicurata per la tubercolosi risulti a carico della stessa; la restrizione introdotta configura un caso di violazione dell'art. 77 della Costituzione, da cui deriva l'illegittimita' della norma delegata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 04/04/1952
n. 218
art. 37