Sentenza 20/1964 (ECLI:IT:COST:1964:20)
Massima numero 2074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
26/02/1964; Decisione del
26/02/1964
Deposito del 14/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 20/64. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - LAVORATORI AGRICOLI - DISCIPLINA - CONTRIBUTI FIGURATIVI - D.P.R. 26 APRILE 1957, N.818, ART. 12, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
SENT. 20/64. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - LAVORATORI AGRICOLI - DISCIPLINA - CONTRIBUTI FIGURATIVI - D.P.R. 26 APRILE 1957, N.818, ART. 12, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Testo
Nel settore del lavoro agricolo, venuta meno la norma dell'articolo 17, primo comma, D.P.R. n. 818 del 1957, che poneva un limite al numero dei contributi computabili per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia o superstiti, i diritti dei lavoratori agricoli sono regolati dall'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e si considerano utili ai fini dei requisiti per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 2 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949. In siffatti casi, essendo assicurato un trattamento previdenziale, che pone il lavoratore agricolo al coperto dalle conseguenze della diminuita o cessata capacita' di guadagno, non ha ragione di permanere la concessione dei contributi figurativi, ed e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, del citato D.P.R. del 1957. Cfr.: sent. 34/1960, 78/1963, 84/1963.
Nel settore del lavoro agricolo, venuta meno la norma dell'articolo 17, primo comma, D.P.R. n. 818 del 1957, che poneva un limite al numero dei contributi computabili per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia o superstiti, i diritti dei lavoratori agricoli sono regolati dall'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e si considerano utili ai fini dei requisiti per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 2 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949. In siffatti casi, essendo assicurato un trattamento previdenziale, che pone il lavoratore agricolo al coperto dalle conseguenze della diminuita o cessata capacita' di guadagno, non ha ragione di permanere la concessione dei contributi figurativi, ed e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, del citato D.P.R. del 1957. Cfr.: sent. 34/1960, 78/1963, 84/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte