Sentenza 21/1964 (ECLI:IT:COST:1964:21)
Massima numero 2075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
26/02/1964; Decisione del
26/02/1964
Deposito del 14/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 21/64 A. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - PANIFICAZIONE - LEGGE 22 MARZO 1908, N. 105, ARTT. 1 E 7, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO DEI FORNAI IMPRENDITORI - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 21/64 A. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - PANIFICAZIONE - LEGGE 22 MARZO 1908, N. 105, ARTT. 1 E 7, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO DEI FORNAI IMPRENDITORI - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il divieto del lavoro notturno dei fornai, sancito negli artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, nel testo modificato dalle leggi 11 febbraio 1952, n. 63, e 16 ottobre 1962, n. 1498, si riferisce tanto al lavoro dei fornai dipendenti che degli stessi imprenditori. Le ragioni che spinsero il legislatore del 1908 a sancire tale divieto - e che con valutazione non censurabile e' stato ribadito dal legislatore del 1952 e del 1962 - vanno ricercate nell'intento di assicurare una tutela sanitaria alle persone addette alla panificazione, padroni od operai che fossero, e di apprestare una tutela igienica per un prodotto alimentare di generale consumo, qual'e' il pane. Tali finalita' di tutela sanitaria ben possono costituire una delle ragioni di utilita' sociale, che a mente dell'art. 41 della Costituzione, giustificano le limitazioni all'iniziativa economica privata (v. sent. 29/57). Ed il divieto del lavoro notturno non puo' non valere nei confronti di chiunque presti la sua opera, quale che sia la sua qualifica e la sua posizione nell'impresa. Di fronte all'articolo 32 della Costituzione - e, si puo' aggiungere, di fronte anche all'art. 3 - non si possono fare discriminazioni fra la salute del lavoratore subordinato e quella del lavoratore autonomo, i quali tutti hanno diritto ad una eguale tutela, quando, come nella specie, il pericolo per la salute sia eguale per chiunque si trovi nella medesima situazione. - S. n. 29/1957.
Il divieto del lavoro notturno dei fornai, sancito negli artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, nel testo modificato dalle leggi 11 febbraio 1952, n. 63, e 16 ottobre 1962, n. 1498, si riferisce tanto al lavoro dei fornai dipendenti che degli stessi imprenditori. Le ragioni che spinsero il legislatore del 1908 a sancire tale divieto - e che con valutazione non censurabile e' stato ribadito dal legislatore del 1952 e del 1962 - vanno ricercate nell'intento di assicurare una tutela sanitaria alle persone addette alla panificazione, padroni od operai che fossero, e di apprestare una tutela igienica per un prodotto alimentare di generale consumo, qual'e' il pane. Tali finalita' di tutela sanitaria ben possono costituire una delle ragioni di utilita' sociale, che a mente dell'art. 41 della Costituzione, giustificano le limitazioni all'iniziativa economica privata (v. sent. 29/57). Ed il divieto del lavoro notturno non puo' non valere nei confronti di chiunque presti la sua opera, quale che sia la sua qualifica e la sua posizione nell'impresa. Di fronte all'articolo 32 della Costituzione - e, si puo' aggiungere, di fronte anche all'art. 3 - non si possono fare discriminazioni fra la salute del lavoratore subordinato e quella del lavoratore autonomo, i quali tutti hanno diritto ad una eguale tutela, quando, come nella specie, il pericolo per la salute sia eguale per chiunque si trovi nella medesima situazione. - S. n. 29/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte