Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione della norma censurata, quale integrativa di altra da applicare nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma censurata. Dal tenore complessivo delle ordinanze di rimessione risulta evidente che l'intenzione dei rimettenti è quella di censurare l'effetto prodottosi sul meccanismo preclusivo di cui all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. - che stabilisce il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione in relazione alle condanne per i reati di cui all'art. 4-bis ordin penit. - in conseguenza dall'ampliamento del catalogo di cui all'art. 4-bis stesso, di cui sono chiamati a fare direttamente applicazione, come integrato dalla norma censurata, e contro cui pertanto correttamente rivolgono le censure. (Precedenti citati: ordinanza n. 166 del 2010).
La sospensione dell'ordine di esecuzione, di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., è istituto di natura "servente" rispetto alla richiesta di misure alternative alla detenzione. (Precedente citato: sentenza n. 41 del 2018).