Sentenza 21/1964 (ECLI:IT:COST:1964:21)
Massima numero 2076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
26/02/1964; Decisione del
26/02/1964
Deposito del 14/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 21/64 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - OGGETTO - NORMA COSTITUZIONALE INVOCATA DALLE PARTI MA NON INDICATA NELLA ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE.
SENT. 21/64 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - OGGETTO - NORMA COSTITUZIONALE INVOCATA DALLE PARTI MA NON INDICATA NELLA ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE.
Testo
L'esame della questione di legittimita' costituzionale dev'essere compiuto in raffronto con le sole norme costituzionali indicate nell'ordinanza di rimessione, e non anche con quelle invocate dalle parti senza alcun addentellato con l'ordinanza.
L'esame della questione di legittimita' costituzionale dev'essere compiuto in raffronto con le sole norme costituzionali indicate nell'ordinanza di rimessione, e non anche con quelle invocate dalle parti senza alcun addentellato con l'ordinanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23