Sentenza 21/1964 (ECLI:IT:COST:1964:21)
Massima numero 2077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
26/02/1964; Decisione del
26/02/1964
Deposito del 14/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 21/64 C. SALUTE PUBBLICA - TUTELA - COSTITUISCE RAGIONE DI UTILITA' SOCIALE DI CUI ALL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - LIMITAZIONI ALLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - LEGITTIMITA'.
SENT. 21/64 C. SALUTE PUBBLICA - TUTELA - COSTITUISCE RAGIONE DI UTILITA' SOCIALE DI CUI ALL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - LIMITAZIONI ALLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - LEGITTIMITA'.
Testo
Che la tutela della sanita' possa fornire una delle ragioni di utilita' sociale che, a mente dell'art. 41 della Costituzione, giustificano le limitazioni all'iniziativa economica privata, e' cosa che la Corte ha gia' affermato con una sua prima sentenza del 22 gennaio 1957, n. 29. Questa affermazione non ha bisogno di ulteriori illustrazioni, basata com'e' sopra il principio, consacrato nell'art. 32 della stessa Costituzione, del supremo interesse che lo Stato ha nei riguardi della tutela della pubblica salute. - S. n. 29/1957.
Che la tutela della sanita' possa fornire una delle ragioni di utilita' sociale che, a mente dell'art. 41 della Costituzione, giustificano le limitazioni all'iniziativa economica privata, e' cosa che la Corte ha gia' affermato con una sua prima sentenza del 22 gennaio 1957, n. 29. Questa affermazione non ha bisogno di ulteriori illustrazioni, basata com'e' sopra il principio, consacrato nell'art. 32 della stessa Costituzione, del supremo interesse che lo Stato ha nei riguardi della tutela della pubblica salute. - S. n. 29/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte