Sentenza 21/1964 (ECLI:IT:COST:1964:21)
Massima numero 2077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  26/02/1964;  Decisione del  26/02/1964
Deposito del 14/03/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2075  2076  2078


Titolo
SENT. 21/64 C. SALUTE PUBBLICA - TUTELA - COSTITUISCE RAGIONE DI UTILITA' SOCIALE DI CUI ALL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - LIMITAZIONI ALLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - LEGITTIMITA'.

Testo
Che la tutela della sanita' possa fornire una delle ragioni di utilita' sociale che, a mente dell'art. 41 della Costituzione, giustificano le limitazioni all'iniziativa economica privata, e' cosa che la Corte ha gia' affermato con una sua prima sentenza del 22 gennaio 1957, n. 29. Questa affermazione non ha bisogno di ulteriori illustrazioni, basata com'e' sopra il principio, consacrato nell'art. 32 della stessa Costituzione, del supremo interesse che lo Stato ha nei riguardi della tutela della pubblica salute. - S. n. 29/1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte