Sentenza 21/1964 (ECLI:IT:COST:1964:21)
Massima numero 2078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
26/02/1964; Decisione del
26/02/1964
Deposito del 14/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 21/64 D. LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - PERMANENZA DELLE FINALITA' ORIGINARIE - VALUTAZIONE DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA'.
SENT. 21/64 D. LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - PERMANENZA DELLE FINALITA' ORIGINARIE - VALUTAZIONE DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA'.
Testo
Il legislatore puo' a distanza di tempo verificare la permanenza delle ragioni che originariamente hanno sorretto l'emanazione di una legge e tale valutazione e' insindacabile dalla Corte.
Il legislatore puo' a distanza di tempo verificare la permanenza delle ragioni che originariamente hanno sorretto l'emanazione di una legge e tale valutazione e' insindacabile dalla Corte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 28