Sentenza 21/1964 (ECLI:IT:COST:1964:21)
Massima numero 2078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  26/02/1964;  Decisione del  26/02/1964
Deposito del 14/03/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2075  2076  2077


Titolo
SENT. 21/64 D. LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - PERMANENZA DELLE FINALITA' ORIGINARIE - VALUTAZIONE DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA'.

Testo
Il legislatore puo' a distanza di tempo verificare la permanenza delle ragioni che originariamente hanno sorretto l'emanazione di una legge e tale valutazione e' insindacabile dalla Corte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 28