Sentenza 23/1964 (ECLI:IT:COST:1964:23)
Massima numero 2080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/03/1964; Decisione del
04/03/1964
Deposito del 23/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 1 - ELENCAZIONE DELLE CATEGORIE DI PERSONE NEI CUI CONFRONTI POSSONO APPLICARSI MISURE DI PREVENZIONE - QUESTIONE PROPOSTA NON LIMITATAMENTE ALLA CATEGORIA INTERESSATA, MA CON RIFERIMENTO A TUTTE LE CATEGORIE CONTEMPLATE - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA - AMMISSIBILITA'.
SENT. 23/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 1 - ELENCAZIONE DELLE CATEGORIE DI PERSONE NEI CUI CONFRONTI POSSONO APPLICARSI MISURE DI PREVENZIONE - QUESTIONE PROPOSTA NON LIMITATAMENTE ALLA CATEGORIA INTERESSATA, MA CON RIFERIMENTO A TUTTE LE CATEGORIE CONTEMPLATE - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA - AMMISSIBILITA'.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale il fatto che il giudice a quo abbia prospettato la questione con riferimento a tutte le categorie di persone contemplate dalla norma impugnata (nel caso art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1424, sulle misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose) e non soltanto a quelle nelle quali rientrerebbero, nella specie, le persone a cui carico e' stato promosso il procedimento principale, non puo' condurre ad una dichiarazione di inammissibilita' della questione sollevata, allorche', come nel caso, nella ordinanza di rinvio si assuma che la indeterminatezza con la quale e' formulata tutta l'elencazione esclude la possibilita' di attribuire con certezza una condotta concreta ad una delle categorie ivi previste.
Nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale il fatto che il giudice a quo abbia prospettato la questione con riferimento a tutte le categorie di persone contemplate dalla norma impugnata (nel caso art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1424, sulle misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose) e non soltanto a quelle nelle quali rientrerebbero, nella specie, le persone a cui carico e' stato promosso il procedimento principale, non puo' condurre ad una dichiarazione di inammissibilita' della questione sollevata, allorche', come nel caso, nella ordinanza di rinvio si assuma che la indeterminatezza con la quale e' formulata tutta l'elencazione esclude la possibilita' di attribuire con certezza una condotta concreta ad una delle categorie ivi previste.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23