Sentenza 23/1964 (ECLI:IT:COST:1964:23)
Massima numero 2081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/03/1964; Decisione del
04/03/1964
Deposito del 23/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/64 B. MISURE DI PREVENZIONE - FONDAMENTO - CARATTERI.
SENT. 23/64 B. MISURE DI PREVENZIONE - FONDAMENTO - CARATTERI.
Testo
Le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 sono fondate sul principio secondo il quale l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito non soltanto dal sistema di norme repressive di fatti illeciti, ma anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del verificarsi dei fatti illeciti stessi. Tale sistema corrisponde a una esigenza fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17 Cost. (cfr. sent. 20 aprile 1959 n. 27). Di conseguenza l'adozione delle misure di prevenzione puo' essere collegata non al verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma a un complesso di comportamenti che costituiscano una condotta assunta dal legislatore come indice di pericolosita' sociale. Il legislatore deve percio' procedere normalmente con criteri diversi da quelli usati per la determinazione delle figure criminose e puo' riferirsi anche ad elementi presuntivi ma sempre corrispondenti a comportamenti identificabili obiettivamente. - S. n. 27/1959.
Le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 sono fondate sul principio secondo il quale l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito non soltanto dal sistema di norme repressive di fatti illeciti, ma anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del verificarsi dei fatti illeciti stessi. Tale sistema corrisponde a una esigenza fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17 Cost. (cfr. sent. 20 aprile 1959 n. 27). Di conseguenza l'adozione delle misure di prevenzione puo' essere collegata non al verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma a un complesso di comportamenti che costituiscano una condotta assunta dal legislatore come indice di pericolosita' sociale. Il legislatore deve percio' procedere normalmente con criteri diversi da quelli usati per la determinazione delle figure criminose e puo' riferirsi anche ad elementi presuntivi ma sempre corrispondenti a comportamenti identificabili obiettivamente. - S. n. 27/1959.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 17
Altri parametri e norme interposte