Sentenza 23/1964 (ECLI:IT:COST:1964:23)
Massima numero 2082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/03/1964;  Decisione del  04/03/1964
Deposito del 23/03/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2080  2081  2083  2084  2085  2086


Titolo
SENT. 23/64 C. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITA' - CONCRETA IDENTIFICABILITA' DEI SOGGETTI PREVISTI DALLE NORME CONTENUTE NELL'ART. 1 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 25 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in relazione agli artt. 13 e 25 Cost. L'espressione "oziosi e vagabondi abituali validi al lavoro" (n. 1) non e' vaga ed equivoca poiche' in base a nozioni di comune conoscenza e tenendo conto delle finalita' della legge e delle misure di prevenzione e' identificabile obiettivamente chi non svolge abitualmente alcuna attivita' lavorativa o, senza ragione, non fissa la propria dimora pur essendo in condizione di trarre dal lavoro i necessari mezzi di sussistenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte