Sentenza 23/1964 (ECLI:IT:COST:1964:23)
Massima numero 2083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/03/1964;  Decisione del  04/03/1964
Deposito del 23/03/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2080  2081  2082  2084  2085  2086


Titolo
SENT. 23/64 D. MISURE DI PREVENZIONE - NON HANNO CARATTERE SANZIONATORIO IN GENERALE, NE' DELLA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LAVORO IN PARTICOLARE.

Testo
Le misure di prevenzione non hanno carattere sanzionatorio di doveri giuridici e, in particolare nel caso previsto dall'art. 1, n. 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la misura di prevenzione non ha carattere sanzionatorio della violazione di un dovere di lavoro. Ai fini della legittimita' costituzionale della norma stessa e' pertanto irrilevante osservare che la Costituzione riconosce un diritto e non un dovere al lavoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte