Sentenza 23/1964 (ECLI:IT:COST:1964:23)
Massima numero 2083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/03/1964; Decisione del
04/03/1964
Deposito del 23/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/64 D. MISURE DI PREVENZIONE - NON HANNO CARATTERE SANZIONATORIO IN GENERALE, NE' DELLA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LAVORO IN PARTICOLARE.
SENT. 23/64 D. MISURE DI PREVENZIONE - NON HANNO CARATTERE SANZIONATORIO IN GENERALE, NE' DELLA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LAVORO IN PARTICOLARE.
Testo
Le misure di prevenzione non hanno carattere sanzionatorio di doveri giuridici e, in particolare nel caso previsto dall'art. 1, n. 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la misura di prevenzione non ha carattere sanzionatorio della violazione di un dovere di lavoro. Ai fini della legittimita' costituzionale della norma stessa e' pertanto irrilevante osservare che la Costituzione riconosce un diritto e non un dovere al lavoro.
Le misure di prevenzione non hanno carattere sanzionatorio di doveri giuridici e, in particolare nel caso previsto dall'art. 1, n. 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la misura di prevenzione non ha carattere sanzionatorio della violazione di un dovere di lavoro. Ai fini della legittimita' costituzionale della norma stessa e' pertanto irrilevante osservare che la Costituzione riconosce un diritto e non un dovere al lavoro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte