Sentenza 23/1964 (ECLI:IT:COST:1964:23)
Massima numero 2084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/03/1964; Decisione del
04/03/1964
Deposito del 23/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/64 E. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITA' - CONCRETA IDENTIFICABILITA' DEI SOGGETTI PREVISTI NELLE NORME CONTENUTE NELL'ART. 1 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 25 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 23/64 E. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITA' - CONCRETA IDENTIFICABILITA' DEI SOGGETTI PREVISTI NELLE NORME CONTENUTE NELL'ART. 1 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 25 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 n. 2, 3, 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in relazione agli artt. 13 e 25 Cost. Non e' esatto che le misure di prevenzione possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti, poiche' l'applicazione delle norme indicate richiede una oggettiva valutazione dei fatti da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona, o che siano manifestazioni concrete della sua proclivita' al delitto e siano state accertate in modo da escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove o applica le misure di prevenzione. Nel richiamo alle nozioni di morale pubblica e buon costume, contenuto nel n. 5 art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non si riscontra indeterminatezza assoluta poiche' la disposizione si riferisce ai comportamenti abituali che offendono le norme del costume, proprie della comunita', la cui violazione costituisce un indice di pericolosita' sociale, indipendentemente dal carattere delittuoso o non dei singoli fatti in cui essi si concretano.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 n. 2, 3, 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in relazione agli artt. 13 e 25 Cost. Non e' esatto che le misure di prevenzione possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti, poiche' l'applicazione delle norme indicate richiede una oggettiva valutazione dei fatti da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona, o che siano manifestazioni concrete della sua proclivita' al delitto e siano state accertate in modo da escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove o applica le misure di prevenzione. Nel richiamo alle nozioni di morale pubblica e buon costume, contenuto nel n. 5 art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non si riscontra indeterminatezza assoluta poiche' la disposizione si riferisce ai comportamenti abituali che offendono le norme del costume, proprie della comunita', la cui violazione costituisce un indice di pericolosita' sociale, indipendentemente dal carattere delittuoso o non dei singoli fatti in cui essi si concretano.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte