Sentenza 23/1964 (ECLI:IT:COST:1964:23)
Massima numero 2085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/03/1964; Decisione del
04/03/1964
Deposito del 23/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/64 F. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITA' - IMPLICANO RESTRIZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE NON CONNESSE A RESPONSABILITA' PENALI NE' ALLA COLPEVOLEZZA QUALE ELEMENTO DEL REATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - VALUTAZIONE IN CONCORSO DI ALTRI ELEMENTI AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLE MISURE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 23/64 F. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITA' - IMPLICANO RESTRIZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE NON CONNESSE A RESPONSABILITA' PENALI NE' ALLA COLPEVOLEZZA QUALE ELEMENTO DEL REATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - VALUTAZIONE IN CONCORSO DI ALTRI ELEMENTI AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLE MISURE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 27 della Costituzione riguarda la responsabilita' penale e importa la presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna, mentre le misure di prevenzione, pur implicando restrizioni della liberta' personale, non sono connesse a responsabilita' penali del soggetto ne' si fondano sulla colpevolezza, che e' elemento proprio del reato. La denuncia e l'assoluzione per insufficienza di prove, per se stesse considerate, non possono costituire quei fatti obiettivamente accertati o quelle manifestazioni della personalita' del soggetto che soltanto possono dare motivo alla applicazione delle misure di prevenzione. Cio' pero' non significa che il ripetersi di denunzie a carico di un soggetto, o di assoluzioni con formula dubitativa, non possa essere preso in considerazione, quando concorrono altri elementi di fatto, nella valutazione complessiva della condotta abituale e del comportamento notorio di una persona, ai fini del giudizio di pericolosita'. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in relazione all'art. 27 della Costituzione.
L'art. 27 della Costituzione riguarda la responsabilita' penale e importa la presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna, mentre le misure di prevenzione, pur implicando restrizioni della liberta' personale, non sono connesse a responsabilita' penali del soggetto ne' si fondano sulla colpevolezza, che e' elemento proprio del reato. La denuncia e l'assoluzione per insufficienza di prove, per se stesse considerate, non possono costituire quei fatti obiettivamente accertati o quelle manifestazioni della personalita' del soggetto che soltanto possono dare motivo alla applicazione delle misure di prevenzione. Cio' pero' non significa che il ripetersi di denunzie a carico di un soggetto, o di assoluzioni con formula dubitativa, non possa essere preso in considerazione, quando concorrono altri elementi di fatto, nella valutazione complessiva della condotta abituale e del comportamento notorio di una persona, ai fini del giudizio di pericolosita'. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in relazione all'art. 27 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte