Sentenza 23/1964 (ECLI:IT:COST:1964:23)
Massima numero 2086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/03/1964; Decisione del
04/03/1964
Deposito del 23/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/64 G. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DI PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA PUBBLICA E LA PUBBLICA MORALITA' - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 1, N. 1 - MANCATA DETERMINAZIONE DEL CRITERIO DELL'ABITUALITA' - POSSIBILE APPLICAZIONE DELLA NORMA IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NOZIONE DI ABITUALITA' DA INTENDERSI SECONDO IL LINGUAGGIO COMUNE - IDONEITA' AD INDIVIDUARE LA CATEGORIA CONTEMPLATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 23/64 G. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DI PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA PUBBLICA E LA PUBBLICA MORALITA' - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 1, N. 1 - MANCATA DETERMINAZIONE DEL CRITERIO DELL'ABITUALITA' - POSSIBILE APPLICAZIONE DELLA NORMA IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NOZIONE DI ABITUALITA' DA INTENDERSI SECONDO IL LINGUAGGIO COMUNE - IDONEITA' AD INDIVIDUARE LA CATEGORIA CONTEMPLATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 1, n. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, configura una categoria di persone identificabili in base ad elementi da essa stessa determinati, tra cui l'abitualita' del comportamento. Tale nozione di abitualita' e' diversa da quella specificata in relazione alle figure di delinquente o contravventore abituale, ma tuttavia essa si riferisce a un elemento non equivoco, idoneo a differenziare, con gli altri elementi della previsione legislativa, la categoria di persone a cui la norma si riferisce. La sussistenza di un margine di discrezionalita' nella valutazione dei singoli casi concreti non implica d'altra parte contrasto con l'art. 3 della Costituzione poiche' quelle valutazioni sono proprie di ogni giudizio diretto alla applicazione di norme giuridiche. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 in relazione all'art. 3 della Costituzione.
L'art. 1, n. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, configura una categoria di persone identificabili in base ad elementi da essa stessa determinati, tra cui l'abitualita' del comportamento. Tale nozione di abitualita' e' diversa da quella specificata in relazione alle figure di delinquente o contravventore abituale, ma tuttavia essa si riferisce a un elemento non equivoco, idoneo a differenziare, con gli altri elementi della previsione legislativa, la categoria di persone a cui la norma si riferisce. La sussistenza di un margine di discrezionalita' nella valutazione dei singoli casi concreti non implica d'altra parte contrasto con l'art. 3 della Costituzione poiche' quelle valutazioni sono proprie di ogni giudizio diretto alla applicazione di norme giuridiche. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte