Sentenza 26/1964 (ECLI:IT:COST:1964:26)
Massima numero 2092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
04/03/1964; Decisione del
04/03/1964
Deposito del 23/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 26/64. LIBERTA' PERSONALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - COSTITUZIONE, ART. 13, ULTIMO COMMA - RISERVA DI LEGGE PER LA DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO - REATI DOGANALI - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 139, SECONDO COMMA - CONTRASTO CON LA DISPOSIZIONE COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DEI LIMITI ATTUATA CON NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE - NON COINCIDENZA CON I LIMITI FISSATI NEL COD. PROC. PENALE - IRRILEVANZA STANTE LA PARI FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 26/64. LIBERTA' PERSONALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - COSTITUZIONE, ART. 13, ULTIMO COMMA - RISERVA DI LEGGE PER LA DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO - REATI DOGANALI - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 139, SECONDO COMMA - CONTRASTO CON LA DISPOSIZIONE COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DEI LIMITI ATTUATA CON NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE - NON COINCIDENZA CON I LIMITI FISSATI NEL COD. PROC. PENALE - IRRILEVANZA STANTE LA PARI FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il secondo comma dell'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, non e' in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 13 della Costituzione, in quanto disponendo che "tuttavia la detenzione del colpevole non puo' superare il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato di cui e' imputato, od i tre mesi quando contro di lui si procede per contravvenzione" pone quei limiti massimi alla carcerazione preventiva che il precetto del cennato articolo vuole garantire. Ed e' irrilevante - sotto il profilo costituzionale - che siffatti limiti non siano coincidenti con quelli fissati dall'art. 272 del Cod. proc. pen., dal momento che risulta rispettata la riserva di legge contenuta nel ripetuto art. 13 e che tanto la legge doganale quanto il codice di procedura penale sono entrambe leggi ordinarie, poste nello stesso piano delle fonti.
Il secondo comma dell'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, non e' in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 13 della Costituzione, in quanto disponendo che "tuttavia la detenzione del colpevole non puo' superare il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato di cui e' imputato, od i tre mesi quando contro di lui si procede per contravvenzione" pone quei limiti massimi alla carcerazione preventiva che il precetto del cennato articolo vuole garantire. Ed e' irrilevante - sotto il profilo costituzionale - che siffatti limiti non siano coincidenti con quelli fissati dall'art. 272 del Cod. proc. pen., dal momento che risulta rispettata la riserva di legge contenuta nel ripetuto art. 13 e che tanto la legge doganale quanto il codice di procedura penale sono entrambe leggi ordinarie, poste nello stesso piano delle fonti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte