Ordinanza 27/1964 (ECLI:IT:COST:1964:27)
Massima numero 2094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
04/03/1964; Decisione del
04/03/1964
Deposito del 23/03/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2093
Titolo
ORD. 27/64 B. LEGGI - D.L.L. 25 GIUGNO 1944, N. 151 - CONFERIMENTO AL GOVERNO DI POTERI STRAORDINARI DI CARATTERE LEGISLATIVO - NON COSTITUISCE DELEGAZIONE LEGISLATIVA - PROVVEDIMENTI NORMATIVI POSTI IN ESSERE DALL'ESECUTIVO - EQUIPARAZIONE A LEGGI IN SENSO FORMALE - NON VIOLANO I PRINCIPI DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 41 DELLA COSTITUZIONE.
ORD. 27/64 B. LEGGI - D.L.L. 25 GIUGNO 1944, N. 151 - CONFERIMENTO AL GOVERNO DI POTERI STRAORDINARI DI CARATTERE LEGISLATIVO - NON COSTITUISCE DELEGAZIONE LEGISLATIVA - PROVVEDIMENTI NORMATIVI POSTI IN ESSERE DALL'ESECUTIVO - EQUIPARAZIONE A LEGGI IN SENSO FORMALE - NON VIOLANO I PRINCIPI DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 41 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
I provvedimenti legislativi emanati dal Governo in virtu' dei poteri conferitigli col decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, e con il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, non costituiscono esercizio di funzione legislativa delegata (sent. n. 46 del 1960 e n. 85 del 1962); i decreti emanati in base al D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, vanno ritenuti leggi in senso formale. (Non violano, pertanto, il principio della riserva di legge di cui all'art. 41 Cost., il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, il D.L.L. 23 aprile 1946, n. 367, e il D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, rispettivamente istitutivi del C.I.P. e dei Comitati provinciali dei prezzi e modificativi della composizione dei medesimi). Cfr.: sent. 103/57, 46/1960, 85/1962.
I provvedimenti legislativi emanati dal Governo in virtu' dei poteri conferitigli col decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, e con il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, non costituiscono esercizio di funzione legislativa delegata (sent. n. 46 del 1960 e n. 85 del 1962); i decreti emanati in base al D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, vanno ritenuti leggi in senso formale. (Non violano, pertanto, il principio della riserva di legge di cui all'art. 41 Cost., il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, il D.L.L. 23 aprile 1946, n. 367, e il D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, rispettivamente istitutivi del C.I.P. e dei Comitati provinciali dei prezzi e modificativi della composizione dei medesimi). Cfr.: sent. 103/57, 46/1960, 85/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 1
Costituzione
art. 41
co. 3
Altri parametri e norme interposte