Sentenza 28/1964 (ECLI:IT:COST:1964:28)
Massima numero 2095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
18/03/1964; Decisione del
18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 28/64 A. TOPONOMASTICA - VALORE DEL TERMINE NELLE LEGGI DELLO STATO AL MOMENTO DELL'ATTUAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI - IMPIEGO NEL SENSO PIU' GENERALE.
SENT. 28/64 A. TOPONOMASTICA - VALORE DEL TERMINE NELLE LEGGI DELLO STATO AL MOMENTO DELL'ATTUAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI - IMPIEGO NEL SENSO PIU' GENERALE.
Testo
A parte ogni considerazione in ordine alla fondatezza dell'assunto che la determinazione dell'ambito delle materie assegnate alla competenza normativa delle Province debba venire effettuata in base al significato che alle materie stesse era stato conferito dalle leggi dello Stato, in vigore al momento dell'attuazione degli Statuti regionali, le quali le disciplinavano, sta di fatto che tali leggi statali aventi ad oggetto la toponomastica non usavano questo termine solo nel senso dell'attribuzione dei nomi a piazze, vie o altri luoghi sempre diversi da localita' di carattere territoriale, poiche' esistono leggi statali del periodo considerato (come ad esempio il r.d. 29 marzo 1923 n. 800, che detta criteri di massima per la scelta dei toponimi di localita' abitate nei territori annessi) le quali adoperano tale termine nel suo senso piu' generale, in conformita' alla etimologia, di denominazione di qualsiasi specie di luogo.
A parte ogni considerazione in ordine alla fondatezza dell'assunto che la determinazione dell'ambito delle materie assegnate alla competenza normativa delle Province debba venire effettuata in base al significato che alle materie stesse era stato conferito dalle leggi dello Stato, in vigore al momento dell'attuazione degli Statuti regionali, le quali le disciplinavano, sta di fatto che tali leggi statali aventi ad oggetto la toponomastica non usavano questo termine solo nel senso dell'attribuzione dei nomi a piazze, vie o altri luoghi sempre diversi da localita' di carattere territoriale, poiche' esistono leggi statali del periodo considerato (come ad esempio il r.d. 29 marzo 1923 n. 800, che detta criteri di massima per la scelta dei toponimi di localita' abitate nei territori annessi) le quali adoperano tale termine nel suo senso piu' generale, in conformita' alla etimologia, di denominazione di qualsiasi specie di luogo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
Altri parametri e norme interposte