Sentenza 32/2020 (ECLI:IT:COST:2020:32)
Massima numero 42283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
12/02/2020; Decisione del
12/02/2020
Deposito del 26/02/2020; Pubblicazione in G. U. 04/03/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Petitum diretto a ottenere un intervento additivo, anziché a censurare un'omissione del legislatore - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Petitum diretto a ottenere un intervento additivo, anziché a censurare un'omissione del legislatore - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per mancata individuazione di una norma oggetto della questione, in quanto i rimettenti avrebbero censurato un mancato intervento del legislatore. I giudici a quibus individuano puntualmente la disposizione censurata, invocando su di essa un intervento additivo, mirante a delimitarne l'ambito temporale di applicazione ai fatti di reato successivi alla sua entrata in vigore.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per mancata individuazione di una norma oggetto della questione, in quanto i rimettenti avrebbero censurato un mancato intervento del legislatore. I giudici a quibus individuano puntualmente la disposizione censurata, invocando su di essa un intervento additivo, mirante a delimitarne l'ambito temporale di applicazione ai fatti di reato successivi alla sua entrata in vigore.
Atti oggetto del giudizio
legge
09/01/2019
n. 3
art. 1
co. 6
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte