Sentenza 28/1964 (ECLI:IT:COST:1964:28)
Massima numero 2096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  18/03/1964;  Decisione del  18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2095  2097


Titolo
SENT. 28/64 B. COMUNI E FRAZIONI - TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DENOMINAZIONE - NATURA DELLE FRAZIONI - POTESTA' NORMATIVA ESCLUSIVA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE - LIMITE DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO - NOZIONE - IMPOSSIBILITA' DI COMPRENDERE FRA TALI PRINCIPI QUELLO DESUNTO DALL'ART. 266 LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE SULL'IDENTITA' DI TRATTAMENTO GIURIDICO PER PROVVEDERE ALLA DENOMINAZIONE DEI COMUNI E DELLE FRAZIONI.

Testo
La identita' di trattamento giuridico disposta dall'articolo 266 della legge comunale e provinciale per provvedere alla denominazione tanto dei Comuni quanto delle frazioni trova un suo fondamento razionale nella stessa natura di queste ultime che non puo' ricondursi a quella di una mera entita' di fatto, data la capacita' delle frazioni stesse di assumere in proprio la soggettivita' di rapporti giuridici in corrispondenza alla titolarita' loro spettante degli interessi autonomi del gruppo di popolazione stanziato nella parte di territorio comunale ad essa assegnato e da cui discende anche il riconoscimento a favore della frazione di un vero e proprio "diritto al nome". Cio', tuttavia, non comporta l'esistenza di un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato per cui il potere di disporre in ordine alla denominazione delle frazioni competerebbe sempre e necessariamente allo stesso organo cui compete il potere dell'attribuzione del nome ai Comuni. I principi dell'ordinamento, i quali circoscrivono l'ambito della competenza normativa esclusiva delle Regioni e delle Province (in cui rientra la normazione in materia toponomastica) non sono quelli che risultano in via di astrazione da leggi o da particolari gruppi di leggi dello Stato (valevoli invece solo a limitare la potesta' normativa secondaria), ed e' pertanto palese come non sia possibile comprendere fra gli stessi la indicata prescrizione desunta dall'art. 266 della legge comunale e provinciale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

Altri parametri e norme interposte