Sentenza 28/1964 (ECLI:IT:COST:1964:28)
Massima numero 2097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  18/03/1964;  Decisione del  18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2095  2096


Titolo
SENT. 28/64 C. REGIONE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - TOPONOMASTICA - DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI DI COMUNI - COMPETENZA NORMATIVA PRIMARIA DELLE PROVINCE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE 16 AGOSTO 1963 N. 22.

Testo
Dal coordinato disposto degli artt. 7 e 11 n. 3 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (legge cost. 26 febbraio 1948 n. 4) si evince che la determinazione dei toponimi relativi alle frazioni deve rimanere preclusa alla Regione Trentino-Alto Adige perche' assorbita nella potesta' generale di disciplina affidata alle Province la quale, non incontrando nessuno dei limiti previsti dagli artt. 4 ed 11 dello Statuto in ordine alla competenza esclusiva cui questi si riferiscono, non puo' non estendersi ad ogni specie di nomi di localita', con la sola esclusione di quelli dei Comuni. Conseguentemente e' costituzionalmente illegittima la legge regionale del Trentino-Alto Adige 16 agosto 1963 n. 22, con cui viene stabilito che la frazione posta a sud del Comune di Sesto, nella Provincia di Bolzano sia denominata con il nome di "Ferrara" nel testo italiano e di "Schmieden" nel testo tedesco; in relazione all'art. 11 n. 3 della legge cost. 26 febbraio 1948 n. 4 Statuto speciale del Trentino-Alto Adige il quale assegna alla competenza normativa primaria della Provincia di Bolzano, la materia della toponomastica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 7

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

Altri parametri e norme interposte