Sentenza 29/1964 (ECLI:IT:COST:1964:29)
Massima numero 2099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
18/03/1964; Decisione del
18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 29/64 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO - POTERE DELLA CORTE DI INTERPRETARE L'ORDINANZA DI RIMESSIONE.
SENT. 29/64 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO - POTERE DELLA CORTE DI INTERPRETARE L'ORDINANZA DI RIMESSIONE.
Testo
Spetta alla Corte costituzionale, nell'esercizio del suo potere di interpretare l'ordinanza, ai fini della determinazione dei limiti del giudizio di legittimita' costituzionale, individuare la disposizione effettivamente denunciata, indipendentemente dal riferimento specifico contenuto nel dispositivo. (Nella specie, nonostante il riferimento al comma primo dell'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, la Corte ha ritenuto che fosse stato denunciato il comma secondo di tale articolo).
Spetta alla Corte costituzionale, nell'esercizio del suo potere di interpretare l'ordinanza, ai fini della determinazione dei limiti del giudizio di legittimita' costituzionale, individuare la disposizione effettivamente denunciata, indipendentemente dal riferimento specifico contenuto nel dispositivo. (Nella specie, nonostante il riferimento al comma primo dell'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, la Corte ha ritenuto che fosse stato denunciato il comma secondo di tale articolo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23