Sentenza 29/1964 (ECLI:IT:COST:1964:29)
Massima numero 2100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  18/03/1964;  Decisione del  18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2098  2099  2101  2102  2103


Titolo
SENT. 29/64 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - SALARIATI DELLO STATO - D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 20, ART. 10, SECONDO COMMA - DISCIPLINA DEL CUMULO DI PENSIONE STATALE E DI PENSIONE I.N.P.S. - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DELLA LEGGE DELEGANTE 20 DICEMBRE 1954, N. 1181, ART. 2, N. 13 - INSUSSISTENZA - RIENTRA NEL POTERE DELEGATO DI DETERMINARE IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER I SOLI SERVIZI RESI ALLO STATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma contenuta nell'art. 10, comma secondo, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, emanato in forza dell'art. 2, n. 13, della legge di delegazione 20 dicembre 1954, n. 1181, in quanto stabilisce che lo Stato subentra nei diritti dei salariati e delle loro vedove ed orfani alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria invalidita' vecchiaia e superstiti, per i servizi resi dal 1 gennaio 1926, valutati anche per la pensione statale, non ha ecceduto i limiti della delega. Non vale osservare in contrario che, essendo la norma delegante rivolta esclusivamente al riordinamento della pensione statale, il legislatore delegato non avrebbe potuto disporre riguardo alla pensione a carico dell'I.N.P.S.. Il legislatore delegato, infatti, non ha modificato il complessivo trattamento di quiescenza che ai salariati competeva in base alla precedente legislazione (r.d. 24 dicembre 1924, n. 2114, r.d. 31 dicembre 1925, n. 2383 etc.) in conformita' della quale essi, assoggettati durante il servizio alla ritenuta in conto entrate del Tesoro - ma in misura ridotta (4%) rispetto agli altri dipendenti - percepivano la pensione statale nell'ammontare risultante dalla previa detrazione della pensione I.N.P.S.. Mantenendo fermo il gia' vigente divieto di cumulo delle due pensioni, il legislatore delegato si e' pertanto limitato ad articolarlo diversamente, al solo fine di una semplificazione contabile. Su questa conclusione, che respinge la tesi dell'eccesso di delega, non hanno rilevanza gli argomenti fondati sulla differenza istituzionale della pensione statale e della pensione I.N.P.S.. La conclusione stessa e' invece confortata dal fatto che lo stesso Parlamento con l'articolo unico della successiva legge 13 agosto 1957, n. 762, nell'aggiungere all'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, il comma terzo bis, ha espressamente tenuto fermo il vigore del secondo comma dell'articolo stesso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  20/12/1954  n. 1181  art. 2  n.13