Sentenza 29/1964 (ECLI:IT:COST:1964:29)
Massima numero 2102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  18/03/1964;  Decisione del  18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2098  2099  2100  2101  2103


Titolo
SENT. 29/64 E. IMPIEGO PUBBLICO - SALARIATI DELLO STATO - D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 20, ART. 10, SECONDO COMMA - DISCIPLINA DEL CUMULO DI PENSIONE STATALE E DI PENSIONE I.N.P.S. - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE NON ARBITRARIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma contenuta nell'art. 10, comma secondo, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, non viola neppure il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Il diverso trattamento fatto al salariato, secondo che sia in servizio o a riposo, risultante dal comma terzo dello stesso articolo 10 (ora parzialmente riformato dalla legge 13 agosto 1957 n. 762) secondo cui al salariato che alla data di entrata in vigore del decreto delegato abbia acquistato il diritto alla pensione I.N.P.S., il disposto del secondo comma si applica solo dalla cessazione dal servizio, risponde a diversita' di situazioni per cui legittimamente il legislatore ha dettato discipline diverse, con apprezzamento discrezionale che, in quanto non arbitrario, si sottrae al sindacato della Corte costituzionale. Quanto al diverso trattamento fatto ai salariati dello Stato nei confronti degli altri lavoratori, non si tratta di un trattamento eguale (diritto ad una sola pensione) di due situazioni diverse (una sola ritenuta per i comuni dipendenti; una duplice ritenuta per i salariati). A parte la diversita' delle percentuali di ritenuta in conto entrate Tesoro, essendo diversamente regolati i presupposti del diritto a pensione statale e quelli del diritto a pensione I.N.P.S., le discipline non risultano identiche e la duplice ritenuta costituisce la premessa di un piu' sicuro trattamento previdenziale, secondo le direttive di una politica sociale che il legislatore delegato ha voluto mantenere anche per il futuro. Il trattamento fatto ai salariati dello Stato non e' poi peggiore di quello fatto agli altri lavoratori, in quanto, se pur vige il principio del cumulo delle pensioni maturate in base a distinte contribuzioni assicurative, la disciplina relativa ai salariati statali trova la sua giustificazione nel fatto che il cumulo non e' consentito solo quando (e nei limiti in cui) i servizi resi con iscrizione obbligatoria all'assicurazione siano valutati anche per la pensione statale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte