Sentenza 29/1964 (ECLI:IT:COST:1964:29)
Massima numero 2103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
18/03/1964; Decisione del
18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 29/64 F. IMPIEGO PUBBLICO - SALARIATI DELLO STATO - D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 20, ART. 8, ULTIMO COMMA - DECORRENZA DELLA MAGGIORE RITENUTA STABILITA NEL DECRETO DELEGATO - PRETESA EFFICACIA RETROATTIVA DELLA DISPOSIZIONE E CONSEGUENTE ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 29/64 F. IMPIEGO PUBBLICO - SALARIATI DELLO STATO - D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 20, ART. 8, ULTIMO COMMA - DECORRENZA DELLA MAGGIORE RITENUTA STABILITA NEL DECRETO DELEGATO - PRETESA EFFICACIA RETROATTIVA DELLA DISPOSIZIONE E CONSEGUENTE ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Anche nel fissare la data di decorrenza della disciplina delegata il Governo deve osservare i principi e i criteri direttivi della legge delegante in conformita' all'art. 76 Costituzione. Di conseguenza, in relazione alle singole leggi di delegazione, deve accertarsi se il legislatore delegato abbia il potere di conferire alle norme una efficacia retroattiva. Peraltro la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 non ha ecceduto i limiti della delega non sussistendo la pretesa retroattivita' della disposizione. L'art. 8 non si limita infatti ad aumentare per i salariati di ruolo la ritenuta in conto entrate del Tesoro, ma accolla allo Stato nel secondo comma i contributi per la invalidita' vecchiaia e superstiti, anche per la parte che in base alla legislazione vigente sarebbe dovuta dai salariati, con decorrenza (per entrambe le disposizioni) dal 1 maggio 1952, coincidente con la data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria. L'art. 8, valutato nella sua unita', dispone una diversa imputazione delle ritenute gia' effettuate, senza con cio' minimamente ledere la posizione degli interessati, ma anzi con loro vantaggio.
Anche nel fissare la data di decorrenza della disciplina delegata il Governo deve osservare i principi e i criteri direttivi della legge delegante in conformita' all'art. 76 Costituzione. Di conseguenza, in relazione alle singole leggi di delegazione, deve accertarsi se il legislatore delegato abbia il potere di conferire alle norme una efficacia retroattiva. Peraltro la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 non ha ecceduto i limiti della delega non sussistendo la pretesa retroattivita' della disposizione. L'art. 8 non si limita infatti ad aumentare per i salariati di ruolo la ritenuta in conto entrate del Tesoro, ma accolla allo Stato nel secondo comma i contributi per la invalidita' vecchiaia e superstiti, anche per la parte che in base alla legislazione vigente sarebbe dovuta dai salariati, con decorrenza (per entrambe le disposizioni) dal 1 maggio 1952, coincidente con la data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria. L'art. 8, valutato nella sua unita', dispone una diversa imputazione delle ritenute gia' effettuate, senza con cio' minimamente ledere la posizione degli interessati, ma anzi con loro vantaggio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte