Sentenza 30/1964 (ECLI:IT:COST:1964:30)
Massima numero 2104
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  18/03/1964;  Decisione del  18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2105  2106  2107  2108


Titolo
SENT. 30/64 A. DIRITTO DI DIFESA - COST. ART. 24, TERZO COMMA - NON GARANTISCE LA PRESTAZIONE GRATUITA DEL SERVIZIO GIUDIZIARIO - COSTO DEL PROCESSO A CARICO DI CHI HA RESO NECESSARIA L'ATTIVITA' DEL GIUDICE - LEGITTIMITA'.

Testo
L'art. 24, terzo comma, della Costituzione, con il fare obbligo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in giudizio, muove dal presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi e' esplicata una attivita' di giustizia e risponde ad un principio di giustizia distributiva la circostanza che il costo del processo sia sopportato in definitiva da chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice ed ha percio' occasionato la spesa implicata dal suo svolgimento, come e' per colui che e' colpito da una condanna penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 3

Altri parametri e norme interposte