Sentenza 30/1964 (ECLI:IT:COST:1964:30)
Massima numero 2105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  18/03/1964;  Decisione del  18/03/1964
Deposito del 02/04/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2104  2106  2107  2108


Titolo
SENT. 30/64 B. SPESE GIUDIZIARIE - DISTINZIONE POSITIVA TRA SPESE DI GIUSTIZIA INERENTI AL SINGOLO PROCESSO E SPESE INERENTI ALLE ESIGENZE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.

Testo
La voce "recupero di spese giudiziarie" iscritta nello stato di previsione nell'entrata del Ministero del tesoro concerne unicamente le prestazioni inerenti al singolo processo e non le altre inerenti alle esigenze generali alle amministrazioni giudiziarie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte